Agenzia delle Entrate. Ufficio comunicazioni.
Neo residenti, arriva l’imposta sostitutiva sui redditi esteri. Pronte le regole delle Entrate per chi decide di trasferire la residenza in Italia.
Arrivano le istrizioni dell’Agezia delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di un’imposta sostitutivasui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introddotta con la Legge di bilancio 2017, prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, al fine di attarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con alto patrimonio. Con il provvedimento di oggi del direttore dell’Ageniza delle Entrate è stato approvato anche il modello di chek list da allegare all’istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime di favore.
Come esercitare l’opzione — I contribuenti in posesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferira al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente sucessivo. è possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta puo essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata.
Nell’istanza il contribuente dovvrà indicare:
Opzione estesa anche ai famigliari — Il regime forfettario puo essere esteso anche ad uno o più famigliari trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella sucessiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei famigliari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
Quando presentare la richiesta — L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.
Unica soluzione per versare l’imposta — il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effetuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficaccia del regime, entro la data prevista per il versameno del saldo delle imposte sui redditi.
Roma, 8 marzo 2017